(Modifica alla tabella Q riferita all'articolo 9 della legge regionale 16/2023)
2. Per la finalitā di cui all'
articolo 9, comma 91, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.