(Rendicontazioni Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata anno 2021)
1. Sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, presentate dagli enti locali entro la data di entrata in vigore della presente legge, a valere sui finanziamenti gią concessi nell'annualitą 2021, in attuazione della Sezione IV del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2021, n. 1623.