Al
comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), dopo le parole <<
avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali>> sono inserite le seguenti: <<
ed eventuali altri enti pubblici vigilati, individuati dalle stesse e ad esse funzionali>>.