Art. 162
(Autorizzazione di servizi residenziali per le persone con disabilità)
1. Al fine di consentire il compiuto riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, secondo quanto previsto dal
titolo III, capo II, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione di nuovi servizi semiresidenziali e residenziali per le persone con disabilità, sino al 31 dicembre 2024.
2. Il comma 1 non si applica alle domande di ampliamento, trasformazione e trasferimento della sede per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità che risultano essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea, nonché alle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione presentate per strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità che risultano essere, alla medesima data, beneficiarie di contributi regionali volti a finanziare gli investimenti necessari per la loro costruzione, la loro ristrutturazione o il loro ampliamento.