Art. 157
(Ammissibilitą delle spese nei procedimenti contributivi destinati a enti del Terzo settore)
1. Nei procedimenti contributivi destinati a enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, di competenza della Direzione centrale competente in materia di enti del Terzo settore, il regolamento, il bando o l'avviso possono prevedere, determinandone le condizioni, l'ammissibilitą a contributo delle spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda.
2. Per le finalitą di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.