<<7 bis. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 7, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.
7 ter. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.>>.