Art. 14
(Utilizzo risorse 2024 per contributi a favore delle strutture ricettive in quota)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a utilizzare le risorse stanziate per l'anno 2024 per le finalitā di cui all'
articolo 2, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilitā 2020), per il finanziamento delle domande presentate a valere sull'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 21 ottobre 2023, n. 48472/GRFVG, per le quali, per approfondimenti istruttori, non č stato adottato un provvedimento di concessione e non risultano soddisfatte a causa dell'insufficiente disponibilitā finanziaria nell'anno 2023.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.