Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 130
 (Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione aziendale in situazione di difficoltà)
2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oggetto di passaggio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024 nella misura di 3.000 euro.
3. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente al passaggio al nuovo datore di lavoro ovvero anche successivamente al passaggio, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.
6. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.