Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
Art. 125
 (Rendicontazione degli incentivi in materia di cultura e sport)
1. Il termine per la conclusione delle attivitā progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi per eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, degli incentivi concessi per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura sul tema 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini e per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801, č prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.
4. Per le finalitā di cui all'articolo 6, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilitā 2024), sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno di concessione dei contributi e la data di presentazione della domanda.
5. Per le finalitā di cui al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.