Art. 112
(Conferma di contributi in materia di impiantistica sportiva)
1. In caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati relativi a contributi concessi sulle linee contributive in materia di impiantistica sportiva concessi dalla Direzione centrale competente in materia di sport, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.