Il
comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), è sostituito dal seguente:
<<3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione. In ogni caso il rapporto di lavoro con il sostituto può prevedere accordi di temporaneità e/o stagionalità.>>.