Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Capo V
 Disposizioni in materia di portualità
Art. 61
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12/2012)
1. All'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 62
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12/2012)
1. All'articolo 8 della legge regionale 12/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 64
 (Disposizione transitoria)
1. Fino alla costituzione del Comitato consultivo di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2012, come modificato dall'articolo 62, continua a operare il Comitato consultivo in carica all'entrata in vigore della presente legge.