Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Capo II
 Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 4
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.>>;

b)
al comma 4 le parole <<di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,>>.

Art. 5
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 7 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7, del decreto legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.>>;

d)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).>>.

Art. 8
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2002)
1.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.>>.

Art. 12
 (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 14/2002)
2. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 14/2002, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 14
 (Modifiche all'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002)
2. Per le finalità di cui all'articolo 44 bis, commi 4 quater e 4 quinquies, della legge regionale 14/2002, come aggiunti dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Alla rubrica del presente articolo le parole "legge" devono leggersi correttamente come "legge regionale".
Art. 16
 (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 26
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)
1. Gli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), possono provvedere per la realizzazione dei medesimi progetti, per qualunque tipologia dagli stessi prevista, tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila o agli altri enti locali facenti parte del medesimo progetto. Con l'atto di delegazione sono definiti le modalità, le condizioni e i termini regolanti il rapporto tra il soggetto delegante e il soggetto delegatario.
Art. 27
 (Disposizione transitoria)
1. Fino all'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002 nel testo previgente e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 59 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)).
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 11, continua ad applicarsi la normativa previgente.
3. Alle delegazioni amministrative di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.