Art. 88
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni del capo VI, a esclusione degli articoli 76 e 77, si applicano dalla data di operativitą del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.