Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Art. 86
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Per le finalitā di cui agli articoli 56 e 60 si provvede, in funzione delle assegnazioni statali previste ai sensi dell'articolo 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Per le finalitā di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2012, come modificato dall'articolo 62, č autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalitā di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Per le finalitā di cui all'articolo 78 č autorizzata la spesa complessiva di 4.600.000 euro, suddivisa in ragione di 2.300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Per le finalitā di cui all'articolo 5, comma 59 bis, della legge regionale 16/2023, come inserito dall'articolo 81, č autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2024 e di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitā culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 5 e 6 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. Sono autorizzate variazioni di cassa di pari importo alle variazioni di competenza previste dalla presente legge sull'annualitā in corso, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 9.
9. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.