Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Art. 80
 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2023, č autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle quote di gettito delle entrate tributarie erariali che spettano alla Regione ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali), e individuate secondo le modalitā di attribuzione delle quote di gettito di cui all'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2019 (Individuazione delle modalitā di attribuzione delle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia), previste in 40 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.