Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Art. 76
 (Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operativitą del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente.
2. Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, continuano a operare gli organismi tecnici costituiti ai sensi della normativa previgente.
3. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845, e per il Comune di Sappada, aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Veneto del 3 dicembre 2003, n. 67.