Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Art. 68
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Competenze della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;
g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);
j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.
4. Presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.>>.