1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono distinti nelle seguenti categorie:a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi rilevanti";
b) interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi di minore rilevanza";
c) interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi privi di rilevanza".>>.