<<1 bis. Per il riconoscimento delle spese per i lavori e le manutenzioni, affidati ai sensi del comma 1, lettera b), si rinvia alla disciplina in materia di delegazioni amministrative prevista dalla
legge regionale 14/2002.
1 ter. Le spese per i servizi resi dai soggetti pubblici ai sensi del comma 1 sono riconosciute nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.>>.