Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Art. 60
 (Disposizioni transitorie)
1. Le domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della normativa previgente sono finanziate, previa ripresentazione della domanda, fino all'esaurimento dei fondi disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione per le annualità 2023 e precedenti.
3. Le domande non ripresentate entro il termine di cui al comma 2 sono archiviate d'ufficio.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi una tantum fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale, mediante riparto pro quota delle risorse disponibili.
6. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 58, comma 1, continuano ad applicarsi gli allegati di cui al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 43.