Art. 59
(Modalità di concessione dei contributi)
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale.
3. Alla determinazione delle modalità e dei criteri di concessione dei contributi si provvede con regolamento.