Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Art. 57
(Definizione di opere pubbliche e servizi sociali)
1.
Per opere pubbliche e servizi sociali si intendono le opere di urbanizzazione di cui all'
articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 18
(Regolamento di attuazione della
legge regionale 11 novembre 2009 n. 19
(Codice regionale dell'edilizia)).