1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a valere sulle risorse corrisposte alla Regione dallo Stato ai sensi dell'
articolo 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei territori nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.