Art. 54
(Interventi in aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico)
1. Nelle aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico molto elevato (P3-R3 o R4), la perdita della capacità edificatoria dello strumento urbanistico vigente può essere compensata da parte del Comune mediante il trasferimento del diritto edificatorio in altra zona omogenea prevista dal PRGC.
2. Le condizioni e le modalità per l'eventuale previsione e attuazione di tale compensazione sono valutate e verificate dal Comune nell'ambito della formazione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale allo strumento urbanistico vigente, in conformazione al PGRA, ai sensi dell'
articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, fatti salvi in ogni caso l'esigenza di risparmio di suolo e la coerenza nei riguardi dei fabbisogni e dei dimensionamenti insediativi.