Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Art. 53
 (Variante di adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni)
1. L'adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), consiste nel recepimento delle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica, delle zone di attenzione e delle aree fluviali, nella mappatura del rischio sul territorio e nella modifica delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici necessaria per rispettare le limitazioni previste dal PGRA stesso.
2. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico comunale vigente, il Comune adotta e approva una variante di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1, lettera h), della legge regionale 5/2007. La variante di adeguamento, qualora non comporti modifiche di destinazioni d'uso rispetto alle destinazioni vigenti, può essere resa esecutiva e vigente anche mediante un'unica deliberazione dell'organo competente. La compatibilità geologica è assicurata nelle forme di cui alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio).