<<2 ter. In deroga all'obbligo previsto dall'articolo 29, comma 7, i Comuni hanno la facoltā di disporre la sospensione dell'aggiornamento quinquennale degli oneri per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio).>>.