Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Art. 5
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 7 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7, del decreto legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.>>;

d)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).>>.