la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Vigilanza su opere disciplinate dagli articoli 10, 10 bis e 11)>>;
b)
al comma 3 le parole <<dalle Amministrazioni provinciali,>> sono soppresse;
c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, in forma singola o associata, nonché dai loro concessionari, le sanzioni sono applicate dal Comune. In tali casi trovano applicazione le sanzioni previste dal presente capo.>>;
d)
al comma 4 le parole <<all'articolo 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 10, 10 bis e 11>>;
e)
alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: <<Il rilascio dell'accertamento in sanatoria per le opere di cui agli articoli 10 bis e 11 è subordinato al pagamento al Comune, a titolo di oblazione, di una somma pari a 500 euro in caso di nuove opere principali e 250 euro in caso di opere accessorie e di varianti a progetti già autorizzati.>>.