Art. 46
(Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 le parole <<
utile in ampliamento per ogni unitā immobiliare oggetto di intervento.>> sono sostituite dalle seguenti: <<
complessivo in ampliamento per ogni unitā immobiliare oggetto di intervento, anche qualora derivante in tutto o in parte dalla realizzazione di superfici accessorie. In tale ultimo caso il volume č da computarsi in misura pari al prodotto tra superfici accessorie e relative altezze, fatta salva l'applicazione del comma 1 bis.>>.