Art. 44
(Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<
disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c)>> sono aggiunte le seguenti: <<
, e il versamento dell'oblazione nella misura di 258 euro. In tale ultima ipotesi, fatta salva l'inapplicabilitą dei procedimenti sanzionatori di cui al capo VI, l'interessato provvede al deposito presso il Comune di un elaborato rappresentante lo stato di fatto di quanto realizzato, che costituisce stato legittimo ai sensi dell'articolo 40 ter e riconoscimento di conformitą dell'opera, equivalendo a variante di mero aggiornamento progettuale depositata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori>>.