Art. 40
(Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Al
comma 8 dell'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<
attività edilizia libera.>> è inserito il seguente periodo: <<
In ogni caso, entro il periodo di efficacia, l'interessato può comunicare al Comune la proroga del termine di ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre anni.>>.