<<6 bis. Qualora le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e vi sia la necessità di variare gli stessi, l'Amministrazione procedente provvede alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale, nonché in quello delle Amministrazioni i cui strumenti urbanistici devono essere variati, di un avviso dell'indizione e convocazione della conferenza di servizi e alla pubblicazione integrale del progetto.
6 ter. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi i soggetti titolari delle opere provvedono a richiedere la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di un avviso dell'avvenuto deposito del progetto. Per le opere di cui al comma 1, lettera b), entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di deposito, chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi i soggetti partecipanti i cui strumenti urbanistici devono essere variati esprimono la propria posizione tenendo conto delle osservazioni presentate. L'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8, dando riscontro del prevalente interesse pubblico alla realizzazione delle opere, specifica evidenza dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, nonché formulando eventuali prescrizioni.
6 quater. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso agli interessati va inviato secondo le modalità e i termini previsti dall'
articolo 65 ter della legge regionale 14/2002 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Qualora a esito della conferenza occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'Amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso con le modalità e termini sopra richiamati.>>;