Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Art. 36
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 10 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
g)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. I soggetti titolari delle opere di cui al comma 1 possono convocare una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), per l'approvazione del progetto ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione con il proprio rappresentante unico e il Comune o i Comuni interessati previa deliberazione degli organi rappresentativi nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti a adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. La conferenza di servizi può essere altresì convocata dai soggetti titolari delle opere qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2, 3 e 4, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito.>>;

h)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis. Qualora le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e vi sia la necessità di variare gli stessi, l'Amministrazione procedente provvede alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale, nonché in quello delle Amministrazioni i cui strumenti urbanistici devono essere variati, di un avviso dell'indizione e convocazione della conferenza di servizi e alla pubblicazione integrale del progetto.
6 ter. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi i soggetti titolari delle opere provvedono a richiedere la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di un avviso dell'avvenuto deposito del progetto. Per le opere di cui al comma 1, lettera b), entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di deposito, chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi i soggetti partecipanti i cui strumenti urbanistici devono essere variati esprimono la propria posizione tenendo conto delle osservazioni presentate. L'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8, dando riscontro del prevalente interesse pubblico alla realizzazione delle opere, specifica evidenza dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, nonché formulando eventuali prescrizioni.
6 quater. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso agli interessati va inviato secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 65 ter della legge regionale 14/2002 e dal decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Qualora a esito della conferenza occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'Amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso con le modalità e termini sopra richiamati.>>;

i)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La conferenza valuta i progetti relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo, ove occorra, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14 quinquies, comma 1, della legge 241/1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Il progetto, nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, deve essere corredato di un elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e del piano modificato in conseguenza della variazione. Sulla documentazione di variante urbanistica in sede di conferenza di servizi sono acquisiti i pareri di cui agli articoli 63 bis e 63 sexies della legge regionale 5/2007.>>;