Art. 33
(Modifica all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007)
1.
Alla fine del
comma 1 ter dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: <<
L'esclusione dal procedimento di adeguamento paesaggistico opera anche in riferimento alla fattispecie di approvazione di progetti di opere pubbliche conformi allo strumento urbanistico comunale vigente, unicamente qualora si renda necessaria la reiterazione del vincolo espropriativo esistente oppure l'apposizione di un nuovo vincolo.>>.