Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Art. 26
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)
1. Gli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), possono provvedere per la realizzazione dei medesimi progetti, per qualunque tipologia dagli stessi prevista, tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila o agli altri enti locali facenti parte del medesimo progetto. Con l'atto di delegazione sono definiti le modalità, le condizioni e i termini regolanti il rapporto tra il soggetto delegante e il soggetto delegatario.