1.
All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
L'Amministrazione regionale è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<
L'Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati>>;
b)
i commi 1 bis e 1 ter sono abrogati;
c)
al comma 1 quater dopo le parole <<
oggetto della delegazione,>> sono inserite le seguenti:<<
in applicazione dell'articolo 56, comma 4,>>;
d)
alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<
e loro consorzi>> sono inserite le seguenti:<<
ed eventuali loro società in-house>>;
e)
la lettera c) del comma 2 è abrogata;
f)
alla lettera a) del comma 7 dopo le parole <<
dei progetti>> sono inserite le seguenti: <<
e la loro approvazione>>;
g)
la lettera a bis) del comma 7 è abrogata;
h)
la lettera b) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;>>;
i)
le lettere c) ed e) del comma 7 sono abrogate;
j)
alla lettera f) del comma 7 le parole <<
all'Amministrazione regionale delegante>> sono sostituite dalle seguenti: <<
all'ente delegante>>;
k)
la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;>>;
l)
la lettera h) del comma 7 è abrogata;
m)
il comma 9 è abrogato;
n)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.>>;
o)
il comma 10 bis è abrogato.