<<2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.>>;