Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. In via transitoria, per l'esercizio 2024, non si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
2. L'Amministrazione regionale, al fine di definire gli obblighi di finanza pubblica da porre a carico delle Comunità disciplinate dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 18/2015 e dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), si avvale di un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 18/2015.
3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali è costituito il gruppo di lavoro di cui al comma 2 e sono individuate le modalità per il suo funzionamento.
5. La Regione effettua monitoraggi sui dati dei documenti contabili delle Comunità, con particolare riferimento alla spesa di personale, al fine di acquisire dati utili per la definizione degli obblighi di finanza pubblica come disposto al comma 2, anche tramite specifica modulistica da sottoporre alle Comunità medesime.
6.
Al comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel primo periodo, le parole <<entro il 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2024>>.

9. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti concessi nelle annualità 2020 e 2021, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è prorogato al 30 giugno 2024.
10.
Il comma 71 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento al bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:
<<71. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per stipulare convenzioni con i gestori del Servizio TPL e gli operatori della sicurezza privata, affinché siano avviati, nel rispetto della normativa statale vigente, progetti pilota per assicurare la presenza di detti operatori sui relativi mezzi di traporto.>>.

13. Per l'anno 2023, resta fermo il termine per il versamento dell'ILIA da effettuare sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta versata sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022 e quella calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 1, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
15. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione di un contributo in favore dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone per lavori di manutenzione presso il bocciodromo di Buttrio, nell'ambito degli interventi concertati tra la Regione e gli enti locali 2019-2021, successivamente oggetto di subentro da parte del Comune di Buttrio, è autorizzata a confermare il contributo per un diverso intervento di manutenzione straordinaria presso il medesimo impianto sportivo.
17. Ai sensi del comma 16 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.