Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
4.
Il comma 6 dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è abrogato.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) per la realizzazione su un terreno attiguo alla sede della Fondazione della struttura denominata CUB/ON, ai sensi dell'articolo 6, commi da 36 a 38, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), anche per un diverso intervento aggiuntivo di realizzazione di opere accessorie necessarie alla funzionalità della nuova struttura, comprese le aree adibite a parcheggio.
6. Per le finalità previste al comma 5 la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) presenta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo al Servizio competente in materia di attività culturali.
7. Ai sensi del comma 6 il Servizio competente in materia di attività culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
8. I soggetti beneficiari degli incentivi relativi all'annualità 2023 dei progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, beneficiari delle risorse aggiuntive stanziate in forza dell'articolo 6, comma 62, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), in considerazione del fatto che al momento della concessione delle predette risorse aggiuntive i progetti o programmi dell'annualità 2023 erano già in fase di conclusione, possono ottenere dal Servizio competente, previa richiesta motivata, l'assenso alle modifiche, variazioni ed integrazioni dei progetti o programmi inizialmente presentati per il finanziamento, che possono venire realizzati anche nel corso dell'annualità 2024.
9. In deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale 16/2014 citate al comma 8, la rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 8 è presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, e sono ammissibili a rendicontazione anche le spese generali di funzionamento oltre il limite massimo percentuale fissato nei singoli regolamenti attuativi, per una quota massima del 20 per cento oltre il medesimo limite.