Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
2.
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, limitatamente ai costi sostenuti per le spese tecniche e per la demolizione dell'ex caserma Lanfranco nel Comune di Cividale del Friuli, il contributo concesso all'ATER di Udine con i decreti del Direttore del Servizio edilizia n. 6393 del 9 dicembre 2016 e n. 24 del 9 gennaio 2017 per la realizzazione della nuova caserma della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli.
8. In attuazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire un parere tecnico alle stazioni appaltanti e agli Enti concedenti, su richiesta degli stessi, ai fini dell'accertamento di conformità alle norme tecniche per le costruzioni, limitatamente alle seguenti categorie di opere pubbliche: edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e per edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso con decreto n. 4904/TERINF, del 22 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), all'Opera diocesana di assistenza religiosa e sociale - Istituto Vendramini di Pordenone, per lavori di "adeguamento funzionale, accessibilità sicurezza edificio A", pari a 300.000 euro, alla Diocesi Concordia di Pordenone.
11. La domanda di devoluzione di cui al comma 10 è presentata con posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata di una relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico.
12. La misura prevista dall'articolo 5, commi da 43 a 45, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), si intende concessa a titolo di contributo straordinario per l'intervento di adeguamento sismico del liceo scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 140.000 euro, concesso con decreto n. 19176, del 26 ottobre 2022, al Comune di Forni di Sotto ai sensi dell'articolo 5, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione energetica, nuovo allarme antincendio e sistema di ricarica veicoli elettrici della sede municipale, per la realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità comunale.
15. Per le finalità previste dal comma 14 il Comune presenta al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 14.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i fondi concessi per l'intervento denominato "lavori di manutenzione straordinaria della sede municipale del comune di Paluzza" al Comune di Paluzza con decreto n. 2057/TERINF, del 17 maggio 2022, per sostenere i maggiori costi dell'intervento sulla Scuola primaria di Timau Cleulis.
17. La domanda di devoluzione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.