Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1.
Al comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole <<regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 193 dell'1 luglio 2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali>>.

2. Al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani, gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 80, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), stabiliti per i beneficiari dei contributi ai giovani e alle imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna, si considerano rispettati in caso di interruzione dell'attività di impresa a titolo individuale per un periodo non superiore a diciotto mesi e di riavvio della medesima anche nell'ambito del regime fiscale di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). In tal caso il periodo di mantenimento degli obblighi ricomincia a decorrere dal riavvio dell'attività di impresa.
4. I criteri e le procedure per la concessione dei contributi relativi al Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sono stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale, prevedendo che l'Amministrazione regionale si avvalga per l'istruttoria dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA). Le modalità di rendicontazione previste dal bando possono derogare alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), sono prorogati fino al termine dell'annata venatoria successiva all'approvazione, con decreto del Presidente della Regione, dell'aggiornamento del Piano Faunistico regionale. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.
10. La disposizione di cui all'articolo 38, comma 4, lettera b), della legge regionale 6/2008, come sostituita dal comma 9, si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
3 quinquies. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno.
3 sexies. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui ai commi 3 bis e 3 ter ovvero della comunicazione di cui al comma 3 quater.>>;