Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le parole <<sette anni>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dieci anni>>.
4.
Al comma 46 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2023 dopo le parole <<all'implementazione delle pagine istituzionali esistenti>> le parole: <<con tecnologia QR CODE>> sono soppresse e dopo le parole <<o ai siti delle aziende presenti sul territorio regionale>> è aggiunto il seguente periodo: <<, nonché per la realizzazione di cartellonistica per l'accesso alle informazioni con tecnologia QR CODE>>.