Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Misure finanziarie multisettoriali.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
3. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 88 bis, della legge regionale 13/2023, come inserito dal comma 1, anche in relazione alle modifiche di cui al comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Al fine di garantire il recupero dei valori paesaggistici compromessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Cormons ai sensi dell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), e a concedere un contributo integrativo per un importo pari a 800.000 euro per le necessarie attività di bonifica e la conclusione dell'intervento di demolizione del sovrappasso ferroviario di Cormons.
5. Le domande per la concessione del contributo integrativo e per la conferma dei contributi di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate delle perizie inerenti le spese di cui al comma 4.
6. In relazione al contributo integrativo previsto dal comma 4 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.
8. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
10. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 70, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
13. Per le finalità previste dal comma 12 il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 12.
15. Gli interventi edilizi di rifacimento parziale o integrale delle coperture danneggiate dagli eventi di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza per gli intensi eventi meteorologici occorsi sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023, sono ammissibili anche mediante l'utilizzo di materiali di rivestimento non identificabili con le tipologie indicate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. In tal caso, al fine di permettere l'intervento in tempi celeri, il Comune non procede, né in via preventiva né successiva rispetto all'intervento, con la modifica o variante dello strumento urbanistico o del regolamento edilizio comunale.
16. La possibilità di eseguire gli interventi di cui al comma 15, prescindendo dalle vigenti o adottate disposizioni urbanistiche e dai regolamenti edilizi, è ammessa entro il periodo di operatività delle summenzionate dichiarazioni di stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, riconoscendo in ogni caso compatibili anche gli interventi avviati e in corso nel periodo indicato, ma al cui compimento si pervenga successivamente alla data di scadenza delle dichiarazioni citate.
17.
Dopo il comma 1 dell'articolo 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per gli interventi di manutenzione straordinaria presso le strutture denominate "Ponte Bianco e Ponte Verde" siti in Riva Tre novembre, nonché del "Ponte di Via Brigata Casale", sito in Via Brigata Casale.
19. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
20. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.
23. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 1/2023, in relazione a quanto previsto dal comma 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.
24. La disposizione dell'articolo 13, comma 6 bis, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, trova applicazione nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sino al 31 dicembre 2024.
25. Con decreto del Presidente della Regione sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 24 e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso il Servizio motorizzazione civile regionale.
27. Al fine di realizzare gli interventi necessari alla viabilità per l'effettuazione del Giro d'Italia 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di decentramento regionale di Udine l'importo di 2.500.000 euro.
28. Per le finalità previste al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023 e 2.350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ad associazioni aventi sede nei Comuni capoluogo delle ex Province della Regione che abbiano tra gli scopi statutari la collaborazione con le famiglie e le istituzioni scolastiche per la formazione civile, culturale, morale e cristiana dei giovani studenti mediante l'effettuazione di attività assistenziali, culturali, formative, sociali, ricreativo-sportive e che siano conduttrici di edifici mediante contratto, anche di comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato.
30. I contributi di cui al comma 29 possono essere concessi al fine di sostenere le spese per l'adeguamento normativo, la manutenzione straordinaria, il superamento delle barriere architettoniche e il risanamento dell'edificio.
31. Per le finalità di cui al comma 29 la domanda è presentata a mezzo posta elettronica alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione tecnico-illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
32. Per le finalità di cui al comma 29 il contributo massimo concedibile ammonta a 150.000 euro.
33. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.
34. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella E.