Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Misure finanziarie multisettoriali.
Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
5. Alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Competenze concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), gli adempimenti concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato, nonché l'effettuazione delle relative trattenute obbligatorie, sono di competenza della Segreteria generale del Consiglio regionale.>>.

7.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), le parole: <<alla Giunta regionale>> sono soppresse.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella K.