Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere un piano straordinario di azioni specifiche mirate all'ottimizzazione dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale allo scopo di governare i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie prenotate fino al 31 dicembre 2023.
3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2 anche in deroga ai vincoli in materia di spesa per il personale, gli enti del Servizio sanitario regionale possono:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL 2019-2021 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2, le aziende sanitarie regionali, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche, possono integrare gli acquisti di prestazioni da privati accreditati titolari di accordi contrattuali.
5. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce il dettaglio delle azioni e la conseguente ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie interessate, in funzione della pianificazione regionale e della programmazione del relativo fabbisogno.
6. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
7. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. I contratti di formazione specialistica dei medici, finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sono riservati a medici residenti sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica e che non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata.
8 ter. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita.
8 quater. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 ter, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.
8 sexies. Le modifiche introdotte dai commi da 8 bis a 8 quater, per effetto dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano ai contratti aggiuntivi regionali assegnati a decorrere dall'anno accademico 2023/2024. Sono fatti salvi i contratti aggiuntivi in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2023.>>.

8. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 45/2017, in relazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9.
I commi 61 e 62 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), sono abrogati.

10. All'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

11. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2018, in relazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
12. All'articolo 9 della legge regionale 45/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
13. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 11, della legge regionale 45/2017, come sostituito dal comma 12, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti del Servizio sanitario regionale gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti.
15. Un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento. Il Direttore centrale competente in materia di salute autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita.
16. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri. A integrazione delle risorse regionali appositamente stanziate possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali.
17. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 353.141 euro, suddivisa in ragione di 73.141 euro per l'anno 2023 e di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
18. Al fine di potenziare e rafforzare il Sistema sanitario regionale in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza calcolati con il nuovo sistema di garanzia definito dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un atto convenzionale di collaborazione, della durata di anni due prorogabili per pari durata, con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e ridefinita dall'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), e successive modifiche.
19. La Regione, per le finalità di cui al comma 18, riconosce il rimborso dei costi sostenuti da AGENAS per lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione. Nella convenzione sono disciplinate tempistiche e modalità di trasferimento dei fondi e di rendicontazione dei costi sostenuti.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
21. In attuazione dell'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private, rinnovato per un triennio con decorrenza dall'1 luglio 2023 fino al 30 giugno 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle farmacie aperte al pubblico, convenzionate con il Servizio sanitario regionale, un contributo forfettario una tantum a titolo di ristoro delle spese sostenute per i processi di digitalizzazione.
23. I contributi di cui al comma 21 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2023 e 625.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
26. Al fine di creare un Hub digitale specializzato sulle tematiche dell'Healthcare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel SpA un finanziamento per la predisposizione e gestione di un progetto esecutivo, condiviso con la Direzione centrale competente in materia di salute, di creazione dell'Hub e di follow up del progetto fino alla messa in opera effettiva dell'Hub.
27. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Insiel SpA presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa di massima del progetto e del relativo preventivo di spesa.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023, 390.000 euro per l'anno 2024 e 260.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
30. Al fine di garantire una idonea collocazione alle attività sanitarie, anche residenziali, di gestione e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un finanziamento straordinario per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da adibire alle relative attività.
31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.
34. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che abbiano sede nel territorio della regione, aventi come finalità statutaria principalmente attività di prevenzione, divulgazione e sostegno alle persone affette da endometriosi o da malattie reumatiche quali la fibromialgia, un contributo straordinario, nel limite di 15.000 euro cadauna, per il sostegno del loro funzionamento e della loro attività.
36. La domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
38. Ai sensi dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni del dono del sangue, del dono degli organi e del dono del midollo osseo site e operanti in Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere le spese finalizzate a campagne di promozione nelle scuole del territorio della regione.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
43. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 68, della legge regionale 22/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 42, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
44. Al fine di contenere l'incremento del randagismo felino, l'abbandono di cucciolate indesiderate e nella previsione dell'obbligatorietà dell'iscrizione dei gatti domestici presso l'anagrafe felina regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 220.000 euro a favore delle aziende sanitarie regionali, al fine di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione o all'inserimento del microchip ai gatti domestici che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio.
45. I contributi di cui al comma 44 sono concessi per la dotazione di microchip fino a due felini per nucleo familiare o per la sterilizzazione fino a un felino per nucleo familiare mediante personale proprio qualificato o convenzionato con il servizio veterinario di ciascuna azienda, a chi è in possesso di un ISEE con valore pari o inferiore a 30.000 euro.
46. I contributi di cui al comma 44 sono concessi fino a esaurimento delle risorse stanziate a bilancio.
47. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
48. Al fine di sostenere la cura, la custodia e il controllo delle colonie feline, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 300 euro per i costi di gestione e acquisto alimenti agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e alle persone fisiche che si occupano delle colonie feline del territorio regionale.
50. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
51. Alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto), sono apportate le seguenti modifiche:
52. Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce con regolamento le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 octies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di salute nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), costituito presso la medesima con decreto del Direttore centrale.
54. Le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), trasferite agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni nell'anno 2022 e che risultano non utilizzate a seguito di approvazione delle relative rendicontazioni, sono destinate a incrementare le risorse del medesimo Fondo stanziate per l'anno 2023, per un importo pari a 1.500.000 euro.
56. In relazione al disposto di cui al comma 54 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
57. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 54, previste in 1.500.000 euro per l'anno 2023, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui al comma 2 dell'articolo 1.
58. Al fine di favorire la domiciliarità delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità attraverso strumenti di supporto all'autonomia e all'assistenza domiciliare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via sperimentale e in coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, contributi agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per incentivare progetti e interventi di domotica e digitalizzazione.
59. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
60. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
62. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 22, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 61, lettera a), è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
64. Per le finalità di inclusione sociale di cui al comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 63, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
66. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 65, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
67. Al fine di favorire la sostituzione di mezzi scolastici per il trasporto studenti con mezzi dotati di sollevatori a pedana per l'imbarco di persone con ridotte o impedite capacità motorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento agli Istituti scolastici superiori con sede nel territorio della regione, finalizzati alla copertura dell'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di scuolabus.
68. All'attuazione degli interventi di cui al comma 67 la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di bando. Il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento e per la rendicontazione. Ogni Istituto beneficiario può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando. La relativa graduatoria è determinata sulla base della priorità nella sostituzione di mezzi di maggiore vetustà ovvero sostituzione di mezzi non adeguati al trasporto di persone con disabilità.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
70. Al fine di favorire l'accesso a siti storici o naturali privi di percorsi attrezzati per persone con ridotte o impedite capacità motorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Eco Musei con sede in regione, un contributo per l'acquisto di carrozzine elettriche con capacità fuoristrada.
71. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione del comma 70.
72. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
73. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
76. Per le finalità di cui al comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come sostituito dal comma 74, è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Congregazione delle Suore della Provvidenza per la progettazione e successiva realizzazione di un nuovo sistema di riscaldamento nella Residenza per Anziani "Rosa Mistica" di Cormons (Gorizia).
78. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
82. Per le finalità di cui al comma 54 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dalla lettera a) del comma 81, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
86. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 405.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
87. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Comma 52 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 14/2023
2 Comma 83 interpretato da art. 8, comma 10, L. R. 14/2023 . Le parole <<Comuni capoluogo della regione>> sono da intendersi riferite ai Comuni capoluogo delle ex province della regione.
3 Parole aggiunte al comma 83 da art. 8, comma 16, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Parole sostituite al comma 22 da art. 8, comma 14, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.