Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi di produzione del latte, la Regione, in continuità con l'intervento contributivo previsto dall'articolo 3, commi da 49 a 55, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è autorizzata a concedere alle imprese agricole operanti nella produzione di latte bovino e bufalino, iscritte nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe bovina, di seguito BDN, un aiuto commisurato al numero di vacche e bufale impiegate nella produzione di latte.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli aiuti sono concessi sulla base dei capi registrati dalle imprese nella BDN, alla data del 31 ottobre 2022, in allevamenti situati nel territorio regionale. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, per capi si intendono le bufale e le vacche da latte o a duplice attitudine con età superiore a ventiquattro mesi.
6. Le domande di aiuto sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it. Le domande possono essere presentate dall'1 settembre al 15 settembre 2023.
7. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi e contestualmente liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il procedimento si conclude entro quarantacinque giorni. L'istruttoria consiste nella verifica d'ufficio dei dati presenti nella BDN alla data del 31 ottobre 2022. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili.
8. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
10. Per le finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è abrogata.

13. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 17 della legge regionale 17/2019, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
14. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 30 le parole <<Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21.12.2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali>>;

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), alle imprese agricole che hanno presentato domanda di indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica nell'anno 2022. I contributi sono concessi secondo le modalità di cui ai commi da 8 a 12 dell'articolo medesimo fatta salva l'applicazione, per i fini di cui al comma 11, dei valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura per l'anno 2022.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
18.
Al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria in coerenza con il "Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria - 2023" e con le indicazioni del Ministero della salute, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), per la realizzazione di strutture di isolamento dove effettuare i necessari controlli diagnostici evitando il contatto con gli altri animali presenti nel Centro.

20. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 18 sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva degli interventi previsti e del preventivo dettagliato di spesa.
22. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
24. Per le finalità di cui all'articolo 40 septies, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
27. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale entro dieci anni dalla data degli atti medesimi.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
29. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 27, previste in 23 milioni di euro per l'anno 2033, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
33. Con specifico bando sono disciplinati i criteri e le modalità per la richiesta e la concessione degli aiuti di cui al comma 30, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla vigente normativa sugli aiuti di Stato.
34. I soggetti di cui al comma 31, lettere a) e b), ai fini della rendicontazione degli aiuti, presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione.
35.
La legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), è abrogata.

36. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
38. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 37, lettera a), e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 37, lettera b), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
39. In via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), che stabilisce disposizioni transitorie relative al vincolo di destinazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), la <<riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione>> si considera applicabile anche nei casi di revoca del beneficio economico conseguente alla revoca dell'autorizzazione comunale.
42. Al fine di promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e ridurre le emissioni di anidride carbonica, nonché al fine di consentire alle imprese agricole di incrementare la propria capacità di resilienza e di concorrere attivamente al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle piccole e medie imprese (PMI) con unità operativa in regione, attive nella produzione di prodotti agricoli, contributi per l'istallazione di impianti fotovoltaici nel territorio regionale.
44. I contributi di cui al comma 42 possono essere individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
45. Per le finalità previste dal comma 42 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
46. Al fine di incrementare l'impiego di processi sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito del comparto vinicolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle imprese agricole con unità operativa in regione, un contributo straordinario per il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue enologiche.
47. All'attuazione degli interventi di cui al comma 46 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di un bando entro il 31 dicembre 2023, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
48. Per le finalità previste dal comma 46, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
49. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento e senza la presentazione di garanzie, degli incentivi concessi e impegnati entro l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sulle annualità successive al 2023. Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2023.
50. Per le finalità previste dal comma 49 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
53. Al fine di rispondere con maggiore tempestività alle esigenze di manutenzione degli immobili e di miglioramento della viabilità dei comuni classificati montani, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres. con cui è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), le domande di contributo per gli investimenti comunali a valere sulle risorse dell'annualità 2024 sono presentate entro il 15 ottobre 2023 e la graduatoria viene approvata entro i successivi centoventi giorni.
54. Per le finalità previste dal comma 53 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
55. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, comma 23, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e in considerazione delle contingenti esigenze di liquidità dei Gruppi di azione locale (GAL) per il periodo di chiusura della programmazione 2014-2022, a ciascun GAL è concesso un finanziamento pari a 50.000 euro senza prestazione di garanzie al fine di implementare il fondo di dotazione di cui al predetto comma 23, nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 0219/Pres. (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 23-27, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, per il finanziamento finalizzato alla costituzione da parte dei gruppi di azione locale di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione di progetti e dei costi di gestione e animazione previsti dalle strategie di sviluppo rurale (sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020)).
56. Il finanziamento di cui al comma 55 è restituito in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025, data di estinzione del fondo di dotazione.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
58. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 56, previste in 250.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato aventi sede e operanti sul territorio classificato montano della Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), un contributo straordinario per l'anno 2023, per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e la fornitura di arredi e attrezzature strettamente connesse all'attività dell'associazione, delle latterie non più utilizzate per finalità produttive e riutilizzate quali centri di aggregazione sociale e culturale dalle associazioni stesse.
60. I contributi di cui al comma 59 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
62. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
63. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 94.
64. Al fine di consolidare le iniziative di adeguamento alle moderne strategie di marketing omnicanale, attraverso la pratica della vendita on line e l'impiego di software di gestione aziendale integrati con le piattaforme e le vetrine elettroniche promosse dall'articolo 3, commi da 52 a 60, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), attraverso la maggiore diffusione e conoscenza delle specificità regionali e dei piccoli produttori locali per sviluppare e internazionalizzare il mercato di vendita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Consorzi o Associazioni di produttori con sede nel territorio regionale. I beneficiari devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 53, della legge regionale 24/2019 e dimostrare l'utilizzo di piattaforme di e-commerce con le seguenti caratteristiche minime:
a) disponibilità di vendita di almeno 150 prodotti provenienti dal territorio regionale;
b) centro logistico con attività di ritiro prodotti presso i centri di produzione, preparazione degli ordini e spedizione ai clienti finali;
c) descrizione accurata di tutte le aziende produttrici e del relativo territorio di produzione.
65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 64 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di un bando che predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento e per la rendicontazione. Ogni beneficiario può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando.
66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare in misura forfettaria gli oneri sostenuti dagli apicoltori e dagli esperti apistici per gli interventi di recupero degli sciami di api su richiesta dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine o di altra pubblica autorità.
68. Per le finalità di cui al comma 67 gli Organismi associativi tra apicoltori presentano richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari per ottenere il rimborso riferito agli interventi complessivamente realizzati nel territorio di competenza, allegando la documentazione che comprova la richiesta di intervento da parte dell'autorità pubblica. Il rimborso è concesso agli apicoltori e agli esperti apistici per il tramite degli Organismi associativi ed è riconosciuto nella misura di 200 euro per singolo intervento.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
70. Al fine di valorizzare e diffondere l'arte della falconeria, nonché promuovere la biodiversità all'interno del territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria a copertura delle spese per la promozione del parco stesso e di quelle sostenute per le attività e la gestione delle strutture di cui al comma 71.
72. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 70, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
73. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 70, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda alla struttura competente, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
74. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
77. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
78. La Regione attiva, in via sperimentale, nuove modalità per la valorizzazione del settore vitivinicolo attraverso la partecipazione a eventi, mostre e fiere, rafforzando la collaborazione con i Consorzi di tutela delle denominazioni di origine del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), di seguito Consorzi di tutela, e loro associazioni per progettare e realizzare le iniziative con formule più flessibili, rispondenti alle esigenze di un mercato dinamico e competitivo.
79. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 78 e a integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere f) e f bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), con riferimento alle edizioni per l'anno 2024 delle fiere "Wine Paris & Vinexpo Paris", "ProWein" e "Vinitaly", l'ERSA adotta, con decreti del Direttore generale:
a) gli indirizzi per l'allestimento degli spazi espositivi, per l'organizzazione dei servizi accessori connessi alla fruizione degli spazi espositivi medesimi e per le iniziative divulgative e promozionali;
b) il bando, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, recante le modalità e i criteri per la concessione di un contributo per curare l'attività di progettazione, organizzazione e allestimento degli spazi espositivi delle collettive regionali, di organizzazione e gestione dei servizi accessori connessi alla fruizione degli spazi medesimi, nonché di eventuali iniziative divulgative e promozionali; possono presentare istanza di contributo i Consorzi di tutela e loro associazioni;
c) uno o più bandi, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, recanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza, criteri e modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere, in qualità di co - espositori, alle collettive regionali e di quelle, tra di esse, da ammettere alle degustazioni assistite, alle sezioni di degustazioni masterclass e alle eventuali iniziative divulgative e promozionali, nonché recanti criteri e modalità per la concessione, alle aziende selezionate, di un contributo diretto ad abbattere i costi di iscrizione e partecipazione;
d) uno o più bandi, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, recanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza, criteri e modalità per la selezione, fra le imprese agricole con stabilimento enologico in Friuli Venezia Giulia presenti a Vinitaly, con una propria postazione, nel padiglione che ospita la collettiva regionale, di quelle da ammettere alle degustazioni assistite e alle sezioni di degustazioni masterclass, nonché recanti criteri e modalità per la concessione, alle aziende selezionate, di un contributo diretto ad abbattere i costi per l'iscrizione e la partecipazione alla manifestazione e alle diverse iniziative.
81. Il contributo di cui al comma 79, lettera b), è concesso da ERSA al Consorzio di tutela o a una delle relative associazioni individuati con il bando, nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e dal corrispondente regolamento applicabile dall'1 gennaio 2024. Sono considerate ammissibili, in particolare, le spese relative all'iscrizione alla manifestazione e all'acquisto di servizi accessori, i costi di progettazione, consulenze, tasse, canoni, spese di gestione e di personale, nonché spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti per il personale dell'Amministrazione regionale. Il contributo può essere concesso in via anticipata nella misura massima del 100 per cento, senza presentazione di garanzie, in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La rendicontazione avviene con le modalità semplificate di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Rimane salva la facoltà del beneficiario del contributo a estendere le attività svolte a favore di aziende ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 79, lettere c) e d), nonché a realizzare ulteriori attività in favore delle imprese che partecipano alla manifestazione, senza oneri a carico di ERSA.
83. I contributi di cui al comma 79, lettera d), sono concessi da ERSA alle imprese presenti a Vinitaly, nel padiglione che ospita la collettiva regionale, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal corrispondente regolamento applicabile dall'1 gennaio 2024. I contributi sono concessi a sostegno dei costi di iscrizione, di affitto dell'area espositiva e di eventuali servizi accessori connessi con la partecipazione, nonché di quelli per la partecipazione alle degustazioni assistite e alle sezioni di degustazioni masterclass.
84. Per le finalità previste dal comma 78, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
87. L'Amministrazione regionale appone i cartelli informativi sulle strade di cui al comma 86 di proprietà regionale e, su richiesta degli aventi titolo, sulle restanti strade.
88. Per le finalità di cui al comma 86, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
92. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
93. All'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli interventi a titolo di indennizzo attraverso le disponibilità del Fondo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 di data 21 dicembre 2022. Nei casi di estrema urgenza e necessità, riferiti a situazioni improvvise e contingenti, i criteri e le modalità per la concessione degli interventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari.>>.

94. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 90 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 14/2023
2 Parole sostituite al comma 91 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 14/2023
3 Parole sostituite al comma 20 da art. 3, comma 24, lettera a), L. R. 14/2023
4 Parole sostituite al comma 21 da art. 3, comma 24, lettera b), L. R. 14/2023
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 79 da art. 3, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 79 da art. 3, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 79 da art. 3, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Comma 23 abrogato da art. 3, comma 86, lettera a), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 3, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2024.