Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Capo I
 Semplificazione dell'ordinamento regionale
Art. 24
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)
1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) beni di produzione aziendale;
b) beni acquistati da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale;
c) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), denominazione di origine (DO) e indicazione geografica tipica (IGT) del Friuli Venezia Giulia;
d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"), riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
e) prodotti con il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia";
f) prodotti con il marchio "AQUA" di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
g) prodotti agroalimentari con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
h) prodotti ricompresi nelle piccole produzioni locali (PPL) del Friuli Venezia Giulia per cui sia stato approvato dalla Regione il regolamento che ne disciplina le modalità di produzione.

Art. 25
 (Modifiche agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001)
1. Nella legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inserite le seguenti modifiche:
b) all'articolo 12 ter:
2)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal presente articolo. In caso di mancanza di determinazione da parte del Consiglio comunale trovano applicazione le tabelle parametriche per gli usi produttivi.>>.

Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 5/2006)
2. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2006, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 28
 (Modifiche alla legge regionale 9/2007)
2. Per le finalità di cui all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 30
 (Modifiche alla legge regionale 7/2019)
4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 7/2019, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 31
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)
1.
All'alinea del comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), dopo le parole <<del comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<e del comma 2 bis>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 32
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020)
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi da 61 a 66, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 34
 (Autorizzazione ad acquisto aree)
1. La Regione persegue l'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale favorendo l'insediamento delle attività produttive nelle aree già oggetto delle attività industriali cessate, qualificate come D1 ovvero aree industriali di interesse strategico regionale, ricomprese nel perimetro del Sito di interesse nazionale (SIN) "Caffaro di Torviscosa".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale autorizza il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) all'acquisizione delle aree rientranti nel perimetro del SIN attualmente nella disponibilità del Commissario straordinario di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), anche in ragione della disponibilità dei finanziamenti necessari alla relativa bonifica ambientale e con l'obiettivo di stipulare un accordo di programma ex articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 35
 (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 40
 (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
4.
Il comma 4 ter dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<4 ter. Per il rilascio dei titoli abilitativi è obbligatorio il rispetto della normativa energetica nazionale di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), o delle ulteriori previsioni stabilite dalla legge regionale. Gli ulteriori eventuali protocolli adottati in sede comunale possono valere come requisiti aggiuntivi per la fruizione di bonus o di deroghe adottate a livello comunale o di contributi regionali. A tal fine la Regione individua l'applicazione del protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 (Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità), quale strumento per la promozione dell'edilizia sostenibile sia pubblica che privata e per la verifica dei CAM da parte delle stazioni appaltanti.>>.

9.
Dopo l'articolo 53 ter della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 5 da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 42
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 12 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentate circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:
a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;
b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.>>.

Art. 44
 (Canoni di derivazione d'acqua)
1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal pagamento degli oneri relativi alle spese afferenti all'utilizzazione delle acque sotterranee da parte delle unità immobiliari di cui all' articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e come identificate dal decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti, previa domanda all'Amministrazione regionale da parte del concessionario, mediante versamento di un importo pari al 50 per cento delle somme dovute, come accertate dalla competente direzione per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 3/2018 e non ancora pagate all'Amministrazione regionale alla data della domanda medesima.
3. Il pagamento nei termini di cui ai commi 1 e 2 estingue, a ogni effetto, ogni diritto di credito dell'Amministrazione regionale a valere sui rapporti concessori di cui al comma 1 maturato sino al 31 dicembre 2022.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 3, previsti in 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 13/2023
2 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 45
 (Semplificazioni in materia di caccia e pesca)
2.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole <<dieci anseriformi,>> sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986, come modificato dal comma 1, nonché per le finalità di cui al comma 1 quater dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
Art. 47
 (Modifiche alla legge regionale 21/2017)
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 7 bis
 (Misure a contrasto dell'usura nei confronti delle vittime)
2. L'Amministrazione regionale concede alle vittime, così come individuate al comma 1, e altri soggetti sovraindebitati individuati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), un contributo una tantum a sostegno del percorso di uscita dello stato di sovra indebitamento, di importo variabile, compreso tra un minimo di 1.500 euro e un massimo di 4.000 euro.
3. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter della legge regionale 21/2017, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 49
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2014)
1.
Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), dopo le parole <<il nuovo contratto per>> sono inserite le seguenti: <<le attività di raccolta delle scommesse e>>.

Art. 50
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 22/2022)
2. Per le finalità di cui al comma 59 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 1 al comma 60 del medesimo articolo, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.