Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
TITOLO V
 SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E INCREMENTO DEI SERVIZI
Capo I
 Semplificazione dell'ordinamento regionale
Art. 24
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)
1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) beni di produzione aziendale;
b) beni acquistati da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale;
c) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), denominazione di origine (DO) e indicazione geografica tipica (IGT) del Friuli Venezia Giulia;
d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"), riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
e) prodotti con il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia";
f) prodotti con il marchio "AQUA" di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
g) prodotti agroalimentari con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
h) prodotti ricompresi nelle piccole produzioni locali (PPL) del Friuli Venezia Giulia per cui sia stato approvato dalla Regione il regolamento che ne disciplina le modalità di produzione.

Art. 25
 (Modifiche agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001)
1. Nella legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inserite le seguenti modifiche:
b) all'articolo 12 ter:
2)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal presente articolo. In caso di mancanza di determinazione da parte del Consiglio comunale trovano applicazione le tabelle parametriche per gli usi produttivi.>>.

Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 5/2006)
2. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2006, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 28
 (Modifiche alla legge regionale 9/2007)
2. Per le finalità di cui all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 30
 (Modifiche alla legge regionale 7/2019)
4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 7/2019, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 31
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)
1.
All'alinea del comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), dopo le parole <<del comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<e del comma 2 bis>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 32
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020)
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi da 61 a 66, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 34
 (Autorizzazione ad acquisto aree)
1. La Regione persegue l'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale favorendo l'insediamento delle attività produttive nelle aree già oggetto delle attività industriali cessate, qualificate come D1 ovvero aree industriali di interesse strategico regionale, ricomprese nel perimetro del Sito di interesse nazionale (SIN) "Caffaro di Torviscosa".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale autorizza il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) all'acquisizione delle aree rientranti nel perimetro del SIN attualmente nella disponibilità del Commissario straordinario di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), anche in ragione della disponibilità dei finanziamenti necessari alla relativa bonifica ambientale e con l'obiettivo di stipulare un accordo di programma ex articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 35
 (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 40
 (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
4.
Il comma 4 ter dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<4 ter. Per il rilascio dei titoli abilitativi è obbligatorio il rispetto della normativa energetica nazionale di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), o delle ulteriori previsioni stabilite dalla legge regionale. Gli ulteriori eventuali protocolli adottati in sede comunale possono valere come requisiti aggiuntivi per la fruizione di bonus o di deroghe adottate a livello comunale o di contributi regionali. A tal fine la Regione individua l'applicazione del protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 (Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità), quale strumento per la promozione dell'edilizia sostenibile sia pubblica che privata e per la verifica dei CAM da parte delle stazioni appaltanti.>>.

9.
Dopo l'articolo 53 ter della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 5 da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 42
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 12 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentate circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:
a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;
b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.>>.

Art. 44
 (Canoni di derivazione d'acqua)
1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal pagamento degli oneri relativi alle spese afferenti all'utilizzazione delle acque sotterranee da parte delle unità immobiliari di cui all' articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e come identificate dal decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti, previa domanda all'Amministrazione regionale da parte del concessionario, mediante versamento di un importo pari al 50 per cento delle somme dovute, come accertate dalla competente direzione per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 3/2018 e non ancora pagate all'Amministrazione regionale alla data della domanda medesima.
3. Il pagamento nei termini di cui ai commi 1 e 2 estingue, a ogni effetto, ogni diritto di credito dell'Amministrazione regionale a valere sui rapporti concessori di cui al comma 1 maturato sino al 31 dicembre 2022.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 3, previsti in 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 13/2023
2 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 45
 (Semplificazioni in materia di caccia e pesca)
2.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole <<dieci anseriformi,>> sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986, come modificato dal comma 1, nonché per le finalità di cui al comma 1 quater dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
Art. 47
 (Modifiche alla legge regionale 21/2017)
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 7 bis
 (Misure a contrasto dell'usura nei confronti delle vittime)
2. L'Amministrazione regionale concede alle vittime, così come individuate al comma 1, e altri soggetti sovraindebitati individuati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), un contributo una tantum a sostegno del percorso di uscita dello stato di sovra indebitamento, di importo variabile, compreso tra un minimo di 1.500 euro e un massimo di 4.000 euro.
3. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter della legge regionale 21/2017, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 49
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2014)
1.
Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), dopo le parole <<il nuovo contratto per>> sono inserite le seguenti: <<le attività di raccolta delle scommesse e>>.

Art. 50
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 22/2022)
2. Per le finalità di cui al comma 59 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 1 al comma 60 del medesimo articolo, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Capo II
 Incremento dei servizi
Art. 52
 (Security manager regionale per le infrastrutture critiche regionali)
1. La Regione, nel rispetto della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione, individua le infrastrutture critiche regionali quali elementi essenziali al mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo.
2. Le infrastrutture critiche regionali individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 1 sono dotate di una gestione integrata di tutti i rischi di natura dolosa e/o criminosa, colposa o accidentale a cura di specifiche figure professionali, quali il Security manager UNI 10459 con certificazione, individuate in modo da garantire la gestione complessiva del processo conformemente alle norme tecniche di settore.
Art. 53
 (Incentivi ai Comuni per la riqualificazione dei quartieri)
2. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 960.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 55
 (Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le società di concessione della rete autostradale)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 57
 (Indennità consigliere di parità)
1. In considerazione delle modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), introdotte dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo), con cui è stata istituita la certificazione della parità di genere e con cui è riconosciuto alle consigliere o ai consiglieri di parità un ruolo di controllo e di verifica sul rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere alle consigliere e ai consiglieri di parità per il biennio 2023/2024 un aumento dell'indennità mensile di carica determinata secondo i criteri e i limiti massimi fissati dalla Conferenza Stato Regioni.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, è determinato l'importo dell'indennità mensile per il biennio 2023-2024.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20.140 euro, suddivisa in ragione 10.070 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 58
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 22/2021)
1. All'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
2. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 60
 (Dote famiglia)
1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività dell'intervento di cui all'articolo 7 della legge regionale 22/2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande pervenute nel 2022 ai sensi del regolamento attuativo e per sostenere, nelle annualità successive, le domande che saranno presentate.
2. Per la finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30.900.000 euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 15.900.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede come di seguito indicato:
a) per 1.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
b) per 6 milioni di euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
c) per 13.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per l'anno 2023, di 5.900.000 euro per l'anno 2024, di 7.100.000 euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
d) per 9.900.000 euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 6.500.000 euro per l'anno 2024, di 1.400.000 euro per l'anno 2025, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 62
 (Promozione e diffusione della cultura e della pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di organizzazioni di volontariato (Odv) che hanno tra gli scopi statutari quello di promuovere la cultura e la pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora, situate nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
2. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 1, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di contributi alle emittenti radiotelevisive.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 64
 (Modifica alla legge regionale 13/2004)
2. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis, come inserito dal comma 1, con riferimento agli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis e 11 bis della legge regionale 13/2004, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 e, con riferimento agli interventi contributivi di cui agli articoli 9 e 11 della legge medesima, si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 66
 (Convenzione AUSIR e Università di Udine e Trieste per l'innovazione e la ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti)
1. L'AUSIR, al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità previsti dalla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), stipula convenzioni, o altri atti comunque denominati, con le Università di Udine e Trieste aventi ad oggetto attività e progetti di innovazione e ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti, diretti a stimolare le misure per lo sviluppo sostenibile e la conservazione dell'ambiente negli ambiti territoriali del Friuli Venezia Giulia, mirando al sostegno delle economie circolari e le politiche attive della conservazione del territorio.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono assicurare e incentivare con continuità sul territorio regionale:
a) la cultura della risorsa acqua e della gestione dei rifiuti nella scuola, nell'Università e in altri luoghi di formazione;
b) l'innovazione in enti pubblici e privati di metodi e conoscenze riguardanti l'acqua e i rifiuti;
c) la ricerca scientifica e tecnologica relativa e tematiche dell'acqua e dei rifiuti con tutte le potenziali connessioni disciplinari trasversali, in ambito pubblico e privato;
d) l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche con riferimento ai poli tecnico-professionali che si occupano dell'acqua e dei rifiuti sui territori;
e) il trasferimento di competenze al territorio e alle aziende in ambito conservazione risorsa acqua e gestione rifiuti;
f) integrazioni, sinergie e accordi per: la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, le partecipazioni congiunte di enti pubblici e privati a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali, l'utilizzo di risorse strumentali e attrezzature;
Art. 68
 (Modifica all'articolo 56 bis della legge regionale 18/2005)
2. La disposizione dell'articolo 56 bis, comma 4 bis, della legge regionale 18/2005, come aggiunto dal comma 1, trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2022. La domanda di contributo per gli eventi accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è presentata, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall'articolo 56 bis, comma 4 bis, della legge regionale 18/2005, come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 70
 (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 19/2006)
1. Al comma 7 bis dell'articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
alla fine del secondo periodo sono aggiunte le parole: <<, e dall'articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)>>.

2.
Il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006 è sostituito dal seguente:
<<8. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nella determinazione della quota di compartecipazione dell'utente al costo dei servizi sociosanitari, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è comunque garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, la conservazione di una quota minima del proprio reddito, per far fronte alle proprie esigenze e spese personali di prima necessità.>>.

Art. 71
 (Anticipazione finanziaria alla Fondazione La Fonte)
1. In ragione della situazione finanziaria della Fondazione La Fonte - Comunità Famiglia ONLUS - in lingua slovena lzvir - Skupnost Druzina, con sede a Prosecco in Trieste, succeduta, a seguito di trasformazione operata in occasione dell'amministrazione giudiziale, nei rapporti giuridici attivi e passivi della precedente omonima associazione e nelle relative pendenze erariali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria fino a 1 milione di euro alla Fondazione in argomento, finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria alla definizione della vertenza erariale in essere con la medesima Agenzia, assicurando il proseguimento delle intraprese azioni di risanamento e riorganizzazione ed evitando il pericolo di interruzione delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate a favore della popolazione fragile accolta e da accogliersi presso la struttura anche in accordo con il Comune di Trieste e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI).
2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione competente per gli enti del Terzo settore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione, aggiornata alla stessa data, contenente la puntuale e analitica indicazione della posizione erariale e debitoria nel complesso unitamente a una relazione che dia conto delle azioni di risanamento e riorganizzazione poste in essere.
3. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
4. L'anticipazione concessa è recuperata, maggiorata dell'interesse legale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2024.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, previste in complessivi 1 milione di euro, suddivisi in ragione di 33.333,43 euro per l'anno 2024 e di 33.333,33 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2053, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4 relative al recupero degli interessi legali, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.