Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
TITOLO III
 SVILUPPO DELL'ECONOMIA TERRITORIALE
Capo I
 Economia del Mare
Art. 11
 (Sviluppo dell'economia del Mare)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nelle materie dell'istruzione, della formazione, del lavoro e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, riconosce il ruolo strategico dell'economia del Mare e lagunare intesa come un modello economico circolare, sostenibile e innovativo di produzione e consumo che, in sinergia con l'ecosistema acquatico, valorizza attività e risorse collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:
a) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del Mare nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale produttivo e quello dell'istruzione, della formazione e della ricerca anche attraverso il supporto all'attività di ricerca e innovazione in collaborazione con il sistema scientifico in un'ottica di creazione di nuovi sbocchi occupazionali e di incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, alla laguna, ai fiumi, ai laghi e alle coste;
b)   ( ABROGATA )
c) il sostegno all'innovazione tecnologica del settore della nautica da diporto e del suo indotto, volto al rinnovo delle attrezzature e degli impianti dei porti turistici e delle associazioni nautiche sportive, a incentivare il refitting delle imbarcazioni con più di venti anni di vita, la demolizione di quelle non più recuperabili, la sostituzione di motori endotermici con motori elettrici, la diffusione sul territorio regionale dei settori economici emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del Mare;
e) l'infrastrutturazione dei porti turistici regionali e delle vie d'acqua lagunari che privilegi la riqualificazione energetica, tecnologica e l'implementazione dei servizi diportistici;
f) lo sviluppo di progetti innovativi per la valorizzazione della laguna finalizzati a un turismo sostenibile ed esperienziale attraverso il sostegno economico e alla semplificazione amministrativa per l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione sostenibile, quali quelle a propulsione elettrica e a idrogeno verde.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 23, lettera a), L. R. 13/2023
2 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 23, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 12
 (Rete regionale sull'economia del Mare)
1. La Regione sostiene la creazione di una rete regionale dell'apprendimento permanente sull'economia del Mare, di seguito "rete", ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), di cui fanno parte anche i soggetti di cui all'articolo 13 e il gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).
3. La rete presenta alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli programmati.
4. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da c) ad f), nonché per le finalità di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 14
 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico e modifica dell'articolo 29 della legge regionale 21/2016)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), individua l'offerta dei servizi di ricezione turistica nel settore della nautica. La Giunta regionale con apposita deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, può definire le modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione, delle attività turistiche nel settore della nautica. Nella definizione dei requisiti la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 15
 (Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.
3. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.
6. Nelle convenzioni le associazioni di Guardia costiera ausiliaria assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto. Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento. È fatto obbligo ai componenti delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria di partecipare ai corsi di cui al comma 4 secondo le prescrizioni contenute nelle singole convenzioni.
7. Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento e, in particolar modo, per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 13/2023
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 27, lettera b), L. R. 13/2023
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 5, comma 27, lettera c), L. R. 13/2023
4 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 4 da art. 5, comma 27, lettera d), L. R. 13/2023
5 Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 5, comma 27, lettera e), L. R. 13/2023
6 Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 94, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Capo II
 Avioturismo
Art. 16
 (Rete di piccoli aeroporti, aviosuperfici e idrosuperfici. Raccordo con il sistema formativo regionale)
1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963, il ruolo strategico della rete di piccoli aeroporti, delle aviosuperfici e delle idrosuperfici del proprio territorio, al fine di sostenere lo sviluppo turistico e agevolare il diporto aereo, mediante iniziative atte a proteggere, a salvaguardare, a consolidare e a sviluppare il patrimonio costituito dalla rete dei piccoli aeroporti, delle aviosuperfici, delle idrosuperfici, nonché delle elisuperfici aperte al traffico del diporto aereo e le attività connesse.
Art. 17
 (Semplificazioni procedurali per la realizzazione o la ristrutturazione di aviosuperfici e idrosuperfici destinate a scalo avioturistico)
2. Nel caso di aviosuperfici e idrosuperfici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi edilizi di cui al comma 1 non si applicano i limiti planivolumetrici prescritti dalla legislazione vigente o dagli strumenti di pianificazione comunali, fatti salvi, esclusivamente, eventuali vincoli ambientali e paesaggistici e ferma restando la destinazione d'uso dei fabbricati a scalo avioturistico.
3. Nel caso di ristrutturazione, con o senza demolizione, di edifici parti di aviosuperfici e idrosuperfici, è sempre consentito, anche in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, l'incremento planivolumetrico nel limite massimo del 50 per cento della volumetria preesistente, purché sia garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza dell'aviazione e non venga ridotta l'area idonea alla partenza e all'approdo dei velivoli.