1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in armonia con la
Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione europea e la normativa statale in materia, anche a integrazione delle leggi regionali di settore, con la presente legge definisce, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, gli interventi di promozione e sostegno per i settori produttivi, nonché le misure di semplificazione dell'ordinamento regionale anche al fine di migliorare e incrementare i servizi per i cittadini e garantire le condizioni per la ripartenza economico-sociale del territorio.